Fattura elettronica: Pre-registrazione e QR-Code

E’ online il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017).

Sul sito dell’Agenzia all’interno del portale dedicato “Fatture e corrispettivi”, provvisti delle credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline,  è possibile collegarsi all’area https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it e nella seguente schermata inserire il proprio indirizzo pec e successivamente all’attivazione del collegamento di invio fatture tramite il servizio di web service o ftp inserire anche il Codice Destinatario per l’invio e la ricezione delle fatture:

E’ possibile delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutte le funzionalità connesse al processo di e-fattura o delegare separatamente uno o più professionisti al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia.

A cosa serve questa registrazione?

La fatturazione elettronica prevede che un fornitore, dopo aver generato l’e-fattura, debba trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate tramite Sistema di interscambio (SdI). Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contenga i dati obbligatori, a recapitarla al destinatario. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche.

Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.

A cosa serve il codice Qr ?

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il servizio di generazione del Qr code, per consentire ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite SdI.

Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Hai bisogno di aiuto con la fatturazione elettronica? Richiedi subito una consulenza gratuita scrivendoci una email all’indirizzo info@arpinformatica.it oppure chiamandoci al numero 0873 342108.

Il regolamento Privacy Gdpr è legge: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale


Anche l’Italia ha recepito ufficialmente il General Data Protection Regulation (Gdpr) e si adegua al Regolamento Europeo in materia di privacy dei cittadini europei, spegnendo ogni speranza in coloro che attendevano una proroga dell’adempimento.

Il Decreto n.101 del 10 agosto 2018 definisce finalmente le integrazioni al Regolamento, anche se operativamente le regole erano già entrate in vigore in modo automatico dallo scorso 24 maggio 2018. Per altre informazioni e per aiutarvi nell’adeguamento alla nuova normativa, la nostra Area Consulenza Valves è a vs. disposizione scrivendo una email a privacy@valvesonline.it.

Ripercorriamo, in questo articolo, le problematiche da affrontare, attraverso le Faq pubblicate dal sito del Garante della privacy:

  • SANZIONI: Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede sanzioni per i casi in cui il trattamento di dati personali viene effettuato violando le norme dettate del Codice stesso. Le principali sanzioni riguardano l´omessa informativa (art. 161); il trattamento illecito amministrativo (art. 162, comma 2-bis); la mancata adozione delle misure minime di sicurezza (art. 162, comma 2-bis); l´inosservanza di un provvedimento del Garante (art. 162, comma 2-ter). Altre sanzioni possono scattare in caso di mancata presentazione della notificazione al Garante (art. 163); mancato riscontro alle richieste dell´Autorità (art. 164); violazione delle disposizioni sul Registro pubblico delle opposizioni (art. 162, comma 2-quater); nell´ipotesi di più violazioni commesse in relazione ad una banca-dati di rilevante importanza e dimensione (art. 164-bis, comma 2).
  • ACCERTAMENTI: Le violazioni amministrative in materia di protezione dei dati personali possono essere contestate dall´Ufficio del Garante, Dipartimento attività ispettive e sanzioni e da ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria che le abbia rilevate nel corso di controlli, accertamenti o ispezioni.
  • RICORSI: Se si ritiene di non essere responsabili della violazione contestata o comunque si ritiene di avere valide argomentazioni e/o documenti per indurre l´Autorità ad applicare la sanzione al minimo, potranno essere presentate all´Ufficio del Garante delle memorie difensive e/o la richiesta di essere ascoltati personalmente. Le memorie o la richiesta di audizione devono essere inviate entro 30 giorni dalla notifica dell´atto di contestazione utilizzando la posta raccomandata (con avviso di ricevimento), il fax o la posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi indicati nella sezione Contatti del sito www.gpdr.it, oppure all´indirizzo e-mail del Dipartimento attività ispettive e sanzioni dais@gpdp.it.
  • ACCESSO AGLI ATTI: In ogni momento il contravventore ha la possibilità di fare istanza per accedere ai documenti amministrativi del procedimento sanzionatorio. L´istanza può essere inviata al Garante, con le modalità riportate nel sito, deve contenere i riferimenti dell´atto di contestazione di violazione amministrativa, allegando copia di un documento d´identità del richiedente. Dalla data di ricezione dell´istanza, l´Ufficio ha trenta giorni di tempo per decidere sull´accesso. Il provvedimento che nega o autorizza, in tutto o in parte, l´accesso è notificato al richiedente che può impugnarlo entro trenta giorni davanti alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi oppure entro sessanta giorni davanti al Tribunale amministrativo regionale.
  • PUBBLICAZIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI: Chi ha fatto una segnalazione non può conoscere gli atti del procedimento sanzionatorio che ne è scaturito. Il procedimento sanzionatorio è distinto e autonomo rispetto alla fase relativa all´istruttoria preliminare svolta a seguito di una segnalazione. Poiché il procedimento sanzionatorio riguarda esclusivamente l´applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli autori delle violazioni accertate, nessun interesse alla conoscenza dei relativi atti viene riconosciuto al segnalante. Tuttavia, è sempre assicurata la conoscibilità degli esiti dei procedimenti sanzionatori mediante la pubblicazione di tutte le ordinanze-ingiunzioni adottate sul sito del Garante.